Legge 30-12-2004 n°311 (Finanziaria 2005)- Cessione del quinto ai dipendenti di aziende private
La Legge Finanziaria, o anche semplicemente Finanziaria, è emanata dal Governo ogni anno e raccoglie tutte le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, regolando di fatto la vita economica del Paese.
Tra gli altri emendamenti, la Finanziaria 2005 ne prevede due che modificano profondamente quanto definito in materia di cessione del quinto dal
Testo Unico approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 5 Gennaio 1950 n°180.
Gli articoli 137 e 138 infatti estendono la possibilità di contrarre prestiti con la cessione del quinto anche ai dipendenti di aziende private (pratica già in essere di fatto, ma non ancora regolamentata per legge)
e stabiliscono che i dipendenti statali che stipulano un contratto di cessione del quinto possono avvalersi di polizze assicurative di Assicurazione private oltre che di quelle dell’Inpdap.
Per permetterti di consultare agevolmente la normativa aggiornata, noi di prestitionline.com abbiamo deciso di estrapolare dal corposo testo della Legge 30 Dicembre 2004 n°311 i due articoli che introducono le modifiche relative alla cessione del quinto e li abbiamo riscritti con un linguaggio semplice e immediato, a eccezione delle frasi e delle parole modificate, riprodotte tra virgolette.
Successivamente abbiamo riportato i titoli e gli articoli del Testo Unico 180/50 e del Testo Unico 1032/73 interessati dalle modifiche, evidenziando le parti cambiate rispetto all’originale o l’abrogazione dal corpo della legge. In questo caso abbiamo scelto di riprodurre fedelmente il testo originale per permetterti di vedere le variazioni così come pensate dal legislatore, ricordandoti però che se dovessi incontrare dei passaggi poco chiari puoi sempre consultare il Testo Unico 180/50 riscritto da noi.
Inoltre, puoi trovare il significato dei termini tecnici o meno noti nel nostro Glossario.
Legge 30 Dicembre 2004 n°311 (Legge Finanziaria 2005)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Gazzetta Ufficiale n°306 del 31 dicembre 2004 – Supplemento Ordinario n°192
Omissis
Articolo 137
In base a quanto previsto dall’Articolo 137, al Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 Gennaio 1950 n°180, sono apportate le seguenti modifiche:
1. Articolo 1
a. Al primo comma, dopo le parole «di comunicazione o di trasporto» è inserita la frase «nonché le aziende private».
b. La rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati».
c. L’articolo 34 è abrogato.
2. Articolo 54
a. Al primo comma, le parole «a norma del presente titolo» sono sostituite dalla frase «a norma del titolo II e del presente titolo».
Articolo 138
L’Articolo 138 stabilisce che l’articolo 47 del Testo Unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n°1032, è abrogato.
Omissis
Integrazioni, modifiche, abrogazioni previste dall’articolo 137 della Legge Finanziaria 2005 per il Decreto del Presidente della Repubblica 5 Gennaio 1950 n°180
Omissis
Articolo 1
Insequestrabilità, Impignorabilità E Incedibilità Di Stipendi, Salari, Pensioni Ed Altri Emolumenti
Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi e i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e qualsiasi altro ente o istituto pubblico sottoposto a tutela, o anche a sola vigilanza dell’amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazione o di trasporto, nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati e a qualunque altra persona, per effetto e in conseguenza dell’opera prestata nei servizi da essi dipendenti.
1 bis. Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto.
1 ter. I titolari dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all’articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’articolo 545 del codice di procedura civile.
Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica e dalle Camere del Parlamento.
2 bis. I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo di cui al Decreto Legislativo 1° Settembre 1993 n°385 prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.
2 ter. Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
2 quater. I prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.
Omissis
Titolo III
Della cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato.
Sostituito da:
Titolo III Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati.
Omissis
(Cancellato: Articolo 34
Esclusione di ogni garanzia diversa da quella del Fondo.
Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo non possono avere altra garanzia che quella del fondo per il credito ai dipendenti dello stato. Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti).
Omissis
Articolo 54
Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie
Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito. Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario. Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell'istituto nazionale della assicurazioni e delle società di assicurazione.
Omissis
Chiari, Coerenti e Unici
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