Legge 23-12-2005 n°266 (Finanziaria 2006) - Esinzione anticipata e notifica della Cessione

La Legge Finanziaria, o anche semplicemente Finanziaria, è approvata tutti gli anni dal Governo ed è una raccolta di disposizioni che disciplinano la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, regolando la vita economica del Paese.

Tra i diversi argomenti esaminati e discussi della Finanziaria 2006, c’è anche la normativa che regola la cessione del quinto. L’Articolo 1, Commi 346 e 347, della Legge 23 Dicembre 2005 n°266 introduce infatti alcune importanti modifiche e stabilisce che:
·         i prestiti devono essere conformi alle norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari e assicurativi;
·         la notifica del contratto, salvo particolari eccezioni, rende immediatamente esecutiva la Cessione del Quinto dello Stipendio;
·         è sempre garantito il trattamento pensionistico minimo;
·         l'estinzione anticipata della Cessione del Quinto può avvenire in qualsiasi momento, così come stabilito dalla Normativa sul Credito al Consumo;
·         la Pubblica Amministrazione può utilizzare il cosiddetto codice dell’amministrazione digitale
 
Per darti l’opportunità di consultare con facilità la normativa aggiornata, noi di prestitionline.com abbiamo estratto dal testo della Legge 23 Dicembre 2005 n°266l’articolo che riporta i cambiamenti alla normativa della cessione del quinto, riscrivendolo con un linguaggio chiaro e immediato, a eccezione delle frasi e delle parole modificate, riprodotte tra virgolette.
 
Successivamente abbiamo riportato gli articoli del Testo Unico 180/50 oggetto di modifiche, ponendo in risalto le variazioni e le parti soppresse dal corpo delle legge. In questo caso abbiamo scelto di riprodurre fedelmente il testo originale per permetterti di vedere le modifiche così come pensate dal legislatore.
 
Desideriamo comunque ricordarti che per ogni dubbio legato a frasi poco chiare o a termini desueti puoi sempre consultare il Testo Unico 180/50 riscritto da noi e l’apposito Glossario.
 
Legge 23 Dicembre 2005 n°266 (Legge Finanziaria 2006)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Gazzetta Ufficiale n°302 del 29 dicembre 2005 – Supplemento Ordinario n°211
 
Omissis
 
Articolo 1
 
Omissis
 
·         Comma 346
Disposizioni in materia di cessione del quinto dello stipendio
In base al Comma 346, al Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 Gennaio 1950 n°180, sono apportate le seguenti modifiche:
a.       alla fine dell’Articolo 1 è aggiunto il seguente comma: «le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo»;
b.      alla fine del Comma 1 dell’Articolo 5 è aggiunto il seguente periodo: «le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato Interministeriale per il credito e d il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi»;
c.       alla fine dell’Articolo 5 è aggiunto il seguente comma: «qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13 bis, comma 2, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005»;
d.      al Comma 2 dell’Articolo 28 le parole «a decorrere del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalla frase «nei termini di cui all’articolo 1, sesto comma»;
e.      al Comma 2 dell’Articolo 52 le parole «di cui al presente comma» sono sostituite dalla frase «di cui al precedente e al presente comma»;
f.        al Comma 1 dell’Articolo 55 sono soppresse le parole «38, primo e secondo comma».
 
·         Comma 347
Accesso alle prestazioni creditizie agevolate Inpdap
Come previsto dal comma 347, con la stessa disposizione prevista dal D.L. 14 marzo 2005 n°35, Art. 13 bis, Comma 2 convertito nella Legge 14 Maggio 2005 n°80 sono stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’Inpdap, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, per i pensionati della Pubblica Amministrazione che percepiscono la pensione dal suddetto Istituto e sono iscritti alla gestione unitaria autonoma prevista dalla Legge 23 Dicembre 1996 n°662, Art. 1, Comma 245 e per i dipendenti e i pensionati degli enti e delle amministrazioni pubbliche indicati dal D.Lgs. 30 Marzo 2001 n°165 e successive modifiche iscritti presso enti o gestioni previdenziali diversi dall’Inpdap.
 
Omissis
 
Integrazioni, modifiche, abrogazioni previste dall’articolo 137 della Legge Finanziaria 2005 peril Decreto del Presidente della Repubblica 5 Gennaio 1950 n°180
 
Omissis
 
Articolo 1
Insequestrabilità, Impignorabilità E Incedibilità Di Stipendi, Salari, Pensioni Ed Altri Emolumenti
Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi e i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e qualsiasi altro ente o istituto pubblico sottoposto a tutela, o anche a sola vigilanza dell’amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazione o di trasporto, nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati e a qualunque altra persona, per effetto e in conseguenza dell’opera prestata nei servizi da essi dipendenti.
1 bis. Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto.
1 ter. I titolari dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all’articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’articolo 545 del codice di procedura civile.
Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica e dalle Camere del Parlamento.
2 bis. I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo di cui al Decreto Legislativo 1° Settembre 1993 n°385 prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.
2 ter. Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
2 quater. I prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.
2 quinquies. Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo.
 
Omissis
 
Articolo 5
Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario.
Gli impiegati e salariati dipendenti dello Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell’art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell’ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico. Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti commerciali all’estero non hanno tale facoltà. Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato Interministeriale per il credito e d il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi.
Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.
Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13 bis, comma 2, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005.
 
Omissis
 
Articolo 28
Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti
L’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato dà comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato o dagli altri istituti.
Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette amministrazioni, nei termini di cui all’articolo 1, sesto comma.
Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice civile.
 
Omissis
 
Articolo 52
Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sul contratto di impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per un periodo non superiore ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo.
1 bis. Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al precedente e al presente comma, non si applica il limite del quinto.
1 ter. I titolari di rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3 del Codice di Procedura Civile di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabile nei limiti di cui all’articolo 545 del codice di procedura civile.
 
Omissis
 
Articolo 55
Applicabilità di disposizioni del titolo II – Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio – Eccezioni
Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 14, 23, 4, 29 primo comma, 35 primo comma, (soppresso: 38 primo e secondo comma), 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi all’Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l’impiegato o salariato cedente presta servizio.
Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma dell’art. 43, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell’art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro.
Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla disciplina di cui al regio decreto – legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del “Fondo per le indennità agli impiegati” previsti dagli articolo 1 e seguenti di detto decreto – legge sono regolati, nei confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti, dall’art. 14 del decreto stesso. Si possono perseguire le indennità premio di servizio conferite ai propri iscritti dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica. Non si possono perseguire i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati di cui al presente titolo.
 
Omissis

 

Chiari, Coerenti e Unici


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