Risoluzione 14-12-1953 Rinnovo della Cessione

La Risoluzione 14 Dicembre 1953,  ha stabilito in via definitiva le modalità e le procedure da osservare da parte dei richiedenti, delle amministrazioni e degli istituti erogatori in caso di  rinnovo della cessione del quinto mentre è in corso di ammortamento un mutuo precedente.

Per rendere più facile la consultazione del testo, prestitionline.com ti propone qui di seguito la versione integrale della risoluzione riscritta in un linguaggio più semplice e immediato rispetto a quello utilizzato nell’originale.

 
Per qualsiasi dubbio relativo ai termini utilizzati, puoi verificare le singole voci nel nostro Glossario.
 
Risoluzione 14 Dicembre 1953
Ministero del Tesoro – Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato – Servizio Ragioneria
 
Prot. 934/R – Pos. R. 58
 
OGGETTO: Procedimento da seguire nel caso di rinnovo di cessione da parte degli impiegati e salariati contemplati nel Titolo III del T.U. 05.01.1950, n°180 mentre è in corso di ammortamento un precedente mutuo.
 
Con la presente, il Servizio Ragioneria del Ministero del Tesoro rende noto che alcune amministrazioni, e in particolare l’A.T.A.C. e la S.T.E.F.E.R. alle quali questa risoluzione è diretta per conoscenza, ritengono di non poter rilasciare ai propri dipendenti il benestare a un’operazione di prestito mediante cessione del quinto dello stipendio se a prova dell’estinzione del precedente finanziamento non sia prodotto l’atto di revoca e di quietanza della cessione in corso di ammortamento.
 
La questione prospettata dal Servizio Ragioneria è già stata esaminata dall’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato, che a riguardo ha fatto conoscere il proprio parere alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e all’Associazione Nazionale fra le Casse di Risparmio Italiane. Al Servizio Ragioneria in precedenza è anche stato reso noto il procedimento da seguire per risolvere la suddetta controversia.
 
Per comprendere il significato e la portata delle disposizioni contenute nell’ultimo comma dell’Art. 58 del Regolamento Esecutivo 895/50 occorre effettuare un collegamento con l’Art. 39 del Testo Unico 180/50. Qui il relatore indica il periodo di tempo che deve trascorrere perché l’impiegato che ha già un prestito in corso possa richiedere un altro finanziamento, subordinando il rinnovo alla condizione che il ricavato della nuova cessione sia utilizzato in prima battuta per estinguere il prestito preesistente. Tale norma, prevista per i dipendenti statali, ai sensi dell’Art. 55 del T.U. 180/50 è applicabile anche a tutti i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche contemplati nell’Art. 1 del suddetto T.U.
 
L’Art. 58 del Regolamento Esecutivo 895/50 non autorizza in alcun modo a considerare come prova dell’estinzione della precedente cessione l’atto di revoca e quietanza, documento previsto dall’Art. 47 del T.U. 180/50 solo per l’estinzione volontaria e non per quella obbligatoria qui descritta. In questo caso, anzi, il suddetto Art. 47 esclude tale interpretazione se messo in relazione con le altre norme del Regolamento e del T.U. che sanciscono l’obbligo di estinguere la cessione in corso contemporaneamente alla liquidazione all’interessato del netto ricavo della nuova operazione.
 
Premesso quanto sopra, l’Ispettorato Generale per il Credito ai Dipendenti dello Stato stabilisce che possa essere considerata prova dell’estinzione della precedente cessione ai sensi dell’Art.58 del Regolamento 895/50 una comunicazione fatta all’Amministrazione terza ceduta dall’Istituto mutuante. Se detto Istituto è anche il nuovo cessionario, nella comunicazione all’Amministrazione deve garantire che il mutuo precedente è stato estinto tramite trattenuta dal netto ricavo della nuova operazione. Se invece è diverso dal nuovo cessionario, nella comunicazione all’Amministrazione deve dichiarare di avere ricevuto da tale Istituto l’importo necessario a estinguere il credito residuo del mutuo.
 
L’Amministrazione alla quale è notificato un nuovo atto di cessione di un dipendente che ha già in busta paga una trattenuta per l’ammortamento di un mutuo rilascerà il proprio benestare, necessario al nuovo istituto cessionario per liquidare il prestito, subordinatamente al ricevimento della comunicazione che fornisce la prova dell’estinzione della cessione precedente.
Con questa procedura, in pieno rispetto della legge, si evita l’inconveniente delle quietanze liberatorie che costringono i cedenti a contrarre debiti, a condizioni esose, per provvedere all’effettiva anticipata estinzione delle cessioni in corso. Nello stesso tempo si liberano gli Istituti titolari delle precedenti cessioni dall’incombenza del rilascio di quietanze che, per avere gli effetti liberatori necessari all’accensione di un nuovo mutuo sullo stipendio o salario, sono nulle in quanto palesemente non corrispondenti a un reale stato di fatto.

 

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